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Statuto Societario

Statuto Societario

Art. 1 - Costituzione – Sede – Durata

E’ costituita l’associazione sportiva dilettantistica, denominata ..... L’associazione ha sede legale in , . L’associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull’intero territorio nazionale ed anche all’estero. Con delibere del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative. La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 - Natura e scopi

L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività amatoriale dilettantistica, così come definita dagli Enti di promozione sportivi, e di attività ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non. Finalità primaria è la promozione e la conoscenza della pratica del tennis, compresa l’attività didattica, l’aggiornamento e il perfezionamento. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione potrà, tra l’altro, svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica del tennis e non. L’attività può inoltre riguardare l’organizzazione di lezioni, convegni, manifestazioni, eventi, gare, campus, master class, corsi tecnici e stage di aggiornamento, gite sociali. Tutti i servizi sportivi e sociali, inclusi quelli relativi all’eventuale attivazione di un bar sociale, potranno essere forniti verso pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale danno diritto. Per raggiungere gli scopi sociali l’associazione potrà compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari e immobiliari e potrà altresì – pur non avendo fini di lucro – svolgere attività economiche (ad esempio: vendita di materiali e abbigliamento sportivo, organizzazione di eventi per conto terzi, sponsorizzazioni, pubblicità) sia rivolte ai soci, ma anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché indirizzati al raggiungimento degli scopi sociali. Gli eventuali utili andranno interamente reinvestiti nell’associazione per il perseguimento dell’attività sportiva. L’associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligarietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti. L’associazione accetta incondizionatamente tutte le disposizioni statutarie e della FIT, CSEN, UISP e di ogni altro Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, impegnandosi ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità competenti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti delle Federazioni e degli Enti, nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Art. 3 – Scopi

Sono soci coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa associazione. Possono far parte dell’associazione, in qualità di soci, solo persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. La quota associativa di socio ordinario è valida dal primo gennaio al 31 dicembre e fa assumere la qualifica di “socio ordinario”. La quota associativa non è trasmissibile a terzi, se non per causa di morte, o rivalutabile. Gli importi delle quote di iscrizione e delle quote contributive dovute dagli associati vengono stabilite dal Consiglio Direttivo, il quale ne prevede anche il termine e le modalità di pagamento. E’ possibile iscriversi all’associazione per un periodo limitato di tempo assumendo la qualifica di “socio frequentatore”.

Art. 4 – Diritti dei soci.

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di utilizzare tutti i servizi e di partecipare alle attività indette dall’associazione. La partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell’elettorato attivo e passivo, è limitata ai soli socio ordinari. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

 Art. 5 – Decadenza dei soci.

 I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;

- morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;

- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorate entro e fuori l’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso dell’assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea. L’associato radiato non può essere più ammesso.

 Art. 6 – Organi sociali.

 Gli organi sociali sono:

-          l’assemblea generale dei soci;

-          il Presidente;

-          il Consiglio Direttivo.

 Art. 7 – Assemblea ordinaria e straordinaria.

 L’assemblea Generale dei soci è il massimo organo deliberativo e sovrano dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimante adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. La convocazione dell’assemblea ordinaria e straordinaria deve avvenire almeno 10 (dieci) giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica o sms. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. L’assemblea ordinaria deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l’esame del bilancio preventivo. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale, atti e contratti relativi a diritti immobiliari, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione. La convocazione dell’assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo dei soci ordinari in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Art. 8 – Diritti di partecipazione.

Potranno prendere parte alle assemblea ordinarie e straordinarie i soli soci ordinari in regola con il versamento della quota associativa. Avranno diritto di voto solo i soci ordinari maggiorenni. Ogni socio ordinario può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Art. 9 – Compiti dell’assemblea.

Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell’associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimante sottoposti al suo esame. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una persona legittimante intervenuta all’assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati ordinari con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 10 – Validità assembleare.

L’assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ordinario ha diritto ad un voto. In seconda convocazione l’assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l’assemblea straordinaria è validamente con la presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 11 – Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall’assemblea fino ad un massimo di 7 (sette) eletti dall’assemblea e nel proprio ambito nomina il presidente, vicepresidente ed il segretario. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per conto e nell’interesse dell’associazione. E’ fatto divieto ai consiglieri di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive della medesima disciplina. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci ordinari in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad una anno. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da una verbale sottoscritto da chi ha preseduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati ordinari con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 12 – Dimissioni.

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti possono provvedere alla convocazione dell’assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 13 – Convocazione Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, senza formalità.

Art. 14 – Compiti del Consiglio Direttivo.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

-          deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

-          redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea;

-          fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l’anno e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;

-          redigere gli eventuali regolamenti interni all’attività sociale;

-          adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;

-          attuare le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell’assemblea dei soci.

Art. 15 – Il Presidente.

Il Presidente dirige l’associazione e ne è il legale rappresentante in evenienza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti.

Art. 16 Il Vicepresidente.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce, con eguali poteri, in caso di sua assenza, o impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 17 – Il Segretario.

Il Segretario da esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Art. 18 – Il rendiconto.

Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell’associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all’approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell’associazione, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale, ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati ordinari, in uno con la convocazione dell’assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.

Art. 19 – Anno sociale.

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 20 – Patrimonio

Il patrimonio e le entrate sono costituite:

-          dalle quote di iscrizione e dai contributi degli associati;

-          dai beni mobili che diverranno proprietà dell’associazione;

-          da eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di rendiconto;

-          dai versamenti aggiuntivi effettuati dagli associati e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza in relazione alle varie attività sociali;

-          da contributi di soggetti pubblici e privati;

-          dai proventi derivanti da attività economiche collaterali.

Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, ancorché in modo indiretto utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere interamente reinvestiti nell’associazione per il perseguimento esclusivo dell’attività sportiva.

Art. 21 – Collegio arbitrale.

Gli associati e gli atleti aggregati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con la Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa. Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possano essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 809 del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali o associativi. Per quanto riguarda la composizione, i poteri, le procedure ed il lodo, si intendono qui richiamati espressamente gli art. 61 e 62 dello statuto e gli articoli 108 e 109 del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Tennis.

Articolo 22 - Vincolo di giustizia - clausola compromissoria. 

L’Associazione, dal momento della affiliazione, e gli associati e gli atleti aggregati, dal momento dell'ammissione alla Associazione stessa, sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto e nei regolamenti della F.I.T.

Art. 23 – Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti delle Federazioni sportive o Enti di promozione sportiva nazionali a cui l’associazione è affiliata ed in subordine le norme del codice civile.